Visti gli artt.7 e 39 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 (Codice Della Strada) e il relativo Regolamento d'Esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni; Vista la nota, pervenuta in data 21Ottobre 2011, della Segreteria del Sindaco, con la quale è stata trasmessa l’Ordinanza n. 61 del 19.10.2011 emessa dalla Provincia di Como, per i provvedimenti di competenza e per quanto concerne la circolazione sul territorio canturino nel periodo invernale; Vista la nota, pervenuta in data 28Ottobre 2011, della Segreteria del Sindaco, con la quale è stata trasmessa la nota del 26 ottobre 2011 in ordine alla “Pianificazione degli interventi in occasione delle nevicate” emessa dalla Prefettura di Como, per i provvedimenti di competenza e per quanto concerne la pianificazione organizzativa sul territorio provinciale, tra cui l’ambito canturino per assicurare gli interventi di emergenza in caso di nevicate e prevenire i gravi inconvenienti già verificatisi in passato in occasione di nevicate anche di lieve entità; Considerato che sul territorio canturino, a causa delle precipitazioni a carattere nevoso e formazione di ghiaccio sulla sede stradale nel periodo invernale, si determina un concreto pericolo per la circolazione stradale;
Preso Atto che, per i suddetti motivi, è necessario adottare gli opportuni e più idonei provvedimenti al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica;
Visto gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lettera e), e comma 5 lettera d), 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
ORDINA PER TUTTO IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE 2011 E IL 31 MARZO 2012, IN PRESENZA DI PRECIPITAZIONI NEVOSE, SU TUTTE LE STRADE CLASSIFICATE COMUNALI E VICINALI E RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI CANTU’:
L’ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O SU GHIACCIO, OVVERO, IN ALTERNATIVA, E’ CONSENTITO L’USO DI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI;
L’OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, CON LE MODALITA’ DI CUI SOPRA, SUSSISTE, ANCHE OLTRE IL PERIODO PREVISTO, NEI CASI SUDDETTI (PRECIPITAZIONI NEVOSE E FORMAZIONE DI GHIACCIO), TALI DA COSTITUIRE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’;
L’inosservanza della presente Ordinanza, costituisce violazione alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 6 - comma 4 lett. e) e comma 14 (Strade provinciali) e dell’art. 7 comma 1 lett. a) e comma 14 (Strade comunali) a partire dal punto di impianto della relativa segnaletica verticale; nonché l’intimazione al conducente di non proseguire il viaggio senza essere dotato dei suddetti mezzi.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico, dall’apposita segnaletica stradale, mediante specifico segnale, previsto dall’art. 122 fig. II. 87 del Reg. Esec. del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), debitamente apposto sui tratti di strada interessati alle criticità di pericolo, a cura del competente ufficio;
Ai sensi dell’art. 37, comma 3), è ammesso ricorso alla presente Ordinanza, entro 60 (sessanta) giorni dall’apposizione della prescritta segnaletica stradale, all’Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche all’Amministrazione Comunale;
Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.
DEMANDA Al competente Ufficio la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Cantù e sul sito Internet del Comune stesso nonché la più diffusione agli utenti della strada a mezzo gli organi di stampa locali;
Sono temporaneamente sospesi gli obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente in contrasto con il presente provvedimento. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
La Polizia Locale e tutti gli altri Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
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