Monte San Pietro, obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2011

Monte San Pietro, obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2011

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE premesso che: durante i periodi di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere...

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE premesso che: durante i periodi di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che hanno condizionato pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali e vicinali del territorio; - in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l’espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve; - le caratteristiche strutturali di molte strade comunali e/o vicinali a media e forte pendenza e la rigidità del clima che negli ultimi anni ha visto precipitare la temperatura di parecchi gradi sotto lo zero, hanno reso praticamente vano l’effetto antigelo del sale;

Richiamati: - il principio generale per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e, in particolare, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale; - la modifica al Nuovo Codice della Strada intervenuta con l'art. 1, comma 1 della Legge n. 120/2010 che, modificando la lettera e) del comma 4 dell'art. 6 del citato C.d.S., stabilisce che l'Ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; - l'ordinanza prot. PG 0168766 del 3.11.2011, con la quale la Provincia di Bologna, in qualità di Ente proprietario delle strade provinciali, dispone che, dal 15.11.2011 al 15.4.2012 e nel medesimo periodo invernale per ogni anno successivo, tutti i veicoli che percorrono i tratti extraurbani delle strade provinciali siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio e/o abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli anch'essi idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, prescrivendo altresì, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, l'obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali;

Appurato che la richiamata ordinanza provinciale costituisce inoltre parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Nuovo Codice della Strada, all'emissione di analoghi provvedimenti di competenza comunale sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati;

Al fine di tutelare la pubblica incolumità si ritiene pertanto di dover prescrivere, per i veicoli transitanti su tutte le strade comunali e vicinali di questo Comune, nonché sui tratti urbani delle strade provinciali n. 26 “Valle del Lavino e n. 75 “Montemaggiore” l’obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio montati sul veicolo o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucciolevoli anche in assenza di ghiaccio e/o neve sul piano viabile, nel periodo 15.11.2011 15.4.2012 e nel medesimo periodo invernale di ogni anno successivo;

Ai sensi dell’art. 6 comma 4, lettera e) e dell'art. 7, comma 1 del Nuovo Codice della Strada, e ai sensi dell’art. 122, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495; Richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Segue............ ordinanza n. 119 del 4.11.2011, prot. n. 16856

O R D I N A 1) che, dal 15 novembre 2011 al 15 aprile 2012 e nel medesimo periodo invernale di ogni anno successivo fino a revoca della presente ordinanza, anche in assenza di neve o ghiaccio sul piano viabile, tutti i veicoli che percorrono tutte le strade comunali e vicinali, nonché i tratti urbani delle strade provinciali n. 26 “Valle del Lavino e n. 75 “Montemaggiore” del Comune di Monte San Pietro, siano muniti di speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio montati sul veicolo o abbiano a bordo idonei mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) anch'essi idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; 2) in caso di presenza di neve o ghiaccio sulle strade è altresì disposto l'obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli sopra menzionati (catene da neve) montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici da neve. 3) L’obbligo di cui ai punti 1) e 2) è esteso ai tratti extraurbani delle strade provinciali n. 26 “Valle del Lavino” e n. 75 “Montemaggiore” per effetto della citata ordinanza della Provincia di Bologna; 4) Tali obblighi restano in vigore anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;

AVVERTE L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 4 Lettera e) e comma 14 del Nuovo Codice della Strada e l'ordine di fermarsi e non proseguire la marcia, se il veicolo non è attrezzato.

D I S P O N E - che l'Ufficio Tecnico Comunale installi la prescritta segnaletica e la mantenga efficiente; - la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, a norma di legge, del presente provvedimento; - la divulgazione della presente ordinanza con idonea pubblicità; - agli organi di Polizia Stradale di far rispettare la presente ordinanza che entrerà in vigore dal 15 novembre 2011 fino a revoca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

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