Premesso che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade provinciali; che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire I'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve; - che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere per gli autoveicoli transitanti lungo le Strade Provinciali e per i periodi temporali ivi precisati, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo, come previsto dall’art. 6 comma 4 del C.d.S. e dalla Circolare Ministeriale del 12/08/2010; - che la precedente ordinanza n. 3305/2010 in vigore dal 15/11/2010 al 31/03/2011 che prescriveva l’obbligo di circolare con catene o pneumatici da neve su tutte le Strade Provinciali dove posizionato specifico segnale (art.122 fig. II 87 del Reg. di esecuzione del C.d.S. D.P.R. 495/92) ha conseguito i risultati attesi; - che si ritiene necessario provvedere a rinnovare analoga ordinanza per il periodo invernale 2011/2012; - che si è provveduto all’individuazione delle tratte stradali lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale, a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l’utilizzo da parte degli autoveicoli di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; - che tale obbligo risulta già reso pubblico mediante specifico segnale previsto dall'art.122 fig. II 87 del Reg. di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92), debitamente posizionato su ogni tratto di strada interessato dalle criticità, o comunque ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione alle condizioni della strada; - Visti l’art. 5 comma 2, l’art. 6 comma 4, l’art. 7 comma 3 e l’art. 37 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 285/92 e le modifiche di cui alla Legge 120/2010; - Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
ORDINA - che per tutto il periodo compreso tra il 15 novembre 2011 e il 31 marzo 2012, i conducenti di autoveicoli circolanti sulle Strade Provinciali regolamentate da specifica segnaletica di cui all’art. 122 fig. II 87 D.P.R. 495/92, debbano rispettare l’obbligo dell’utilizzo di speciali pneumatici da neve montati sull’autoveicolo o la disponibilità di catene da neve a bordo, adeguate al tipo di veicolo in uso.
Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Novara e resa nota al pubblico sia mediante specifica segnaletica di cui al citato art. 122 fig. II 87 D.P.R. 495/92 sia con idonea pubblicità mediante organi di informazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S e art. 74 del D.P.R. 495/92.
Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, tutti i funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S, approvato con D.Lgs. 285 del 30/04/92
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 4 lettera "e" e comma 14 del C.d.S., ovvero dall'art. 7 comma 1 lettera "a'' e comma 14 del C.d.S.
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