Il sottoscritto Dott. Ing. Francesco MONGIARDINI Capo Settore Traffico e Impianti considerato che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose possono avere durata ed intensità significativa tale da determinare situazioni di pericolo per gli utenti riducendo le condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli in transito e quindi influenzando il regolare svolgimento del traffico sulle autostrade A24 Roma - L’Aquila - Teramo ed A25 Torano – interconnessione A14; - considerato che lungo la tratta sopraindicata è frequente la possibilità di improvvise formazioni di ghiaccio sul fondo stradale; - ritenuto necessario che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei mezzi che non abbiano idonei mezzi antisdrucciolevoli che possano garantire le condizioni di aderenza dei veicoli in transito; - ritenuto necessario limitare l’insorgere di eventi che possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, l’espletamento del servizio di sgombero neve dal piano viabile; - visto l’art.1 comma 1, della L.120/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al codice della strada; - vista la nota prot. 0100010669 Rep. 220-6 del 11/11/2010 del Ministero dell’Interno - Dip. di Pubblica Sicurezza - Compartimento Abruzzo;
- vista la nota prot. 2011-U-0374-RO del 30.09.2011 di Strada dei Parchi SpA; - visti gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni - del Nuovo Codice della Strada;
ORDINA 1) per il periodo dal 15 novembre 2011 al 15 aprile 2012, tutti i veicoli transitanti, in entrambe le direzioni di marcia, lungo: - l’autostrada A24 fra gli Svincoli di Vicovaro/Mandela e di Basciano/Villa Vomano entrambi compresi; - l’autostrada A25 fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l’autostrada A14, entrambi compresi; devono essere muniti di speciali pneumatici invernali (da neve), conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/93 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero devono essere muniti di catene a bordo o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati. 2) fanno eccezione alla presente ordinanza i mezzi speciali adibiti al servizio di rimozione della neve e/o trattamento preventivo e di Soccorso Meccanico, appositamente incaricati dalla concessionaria autostradale ovvero dalle Amministrazioni territoriali locali, nonché i mezzi sociali della medesima Concessionaria; 3) l’obbligo sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo i tratti autostradali sopraindicati conformi al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture; 4) l’utenza sarà informata tramite i Pannelli a Messaggio Variabile posti all’ingresso delle stazioni autostradali ed in itinere lungo il suddetti tratti autostradali.
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