Il Dirigente / Titolare P.O. vista la delibera del consiglio Regionale n. 35 del 2002 in attuazione della L.R. 88/98 in relazione al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007; VISTA la convenzione sottoscritta in data 21/03/2002 tra lo stesso Ente proprietario e le province di Firenze, Pisa e Livorno per la delega delle funzioni amministrative e di manutenzione ordinaria e straordinaria della S.G.C. FI-PI-LI alla Provincia di Firenze; VISTA la convenzione stipulata in data 04/06/2004 tra la Regione Toscana e le province di Firenze, Pisa e Livorno per la gestione dell’infrastruttura in presenza delle cantierizzazioni per gli interventi straordinari per l’adeguamento funzionale e la miglioria della S.G.C. FI-PI-LI; PREMESSO che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso di traffico lungo la S.G.C. FI-PI-LI;
PREMESSO che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e sgombero neve;
VISTE le caratteristiche strutturali della S.G.C. FI-PI-LI, particolarmente critiche in caso di eventi nevosi tra le quali la mancanza della corsia di emergenza e la presenza di livellette stradali critiche in caso di neve e ghiaccio, soprattutto per i mezzi pesanti;
VISTA la procedura prevista per l'intervento su strada in caso di eventi nevosi;
DATO ATTO che l'art.6 c.4 lett.e) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 modificato con la legge 29 luglio 2010 n.120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";
RITENUTO quindi, come previsto dal suddetto art.6 c.4 del C.d.S. e dalla Circolare Ministeriale del 12/08/2010, di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo la S.G.C. FI-PI-LI, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o su ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità;
RITENUTO necessario prescrivere, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi (neve) o di probabile presenza di ghiaccio a terra, l'obbligo per i veicoli di circolare con mezzi antisdrucciolevoli (catene ed altri dispositivi idonei) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio, ovvero, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, nei periodi indicati, l'obbligo per i veicoli di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli (a bordo) o pneumatici invernali idonei;
CONSIDERATO, vista la mancanza della corsia di emergenza, necessario garantire la presenza di una via di fuga e di emergenza in caso di eventi nevosi;
CONSIDERATA la necessità, per tutelare la pubblica incolumità, di impartire prescrizioni idonee alla prevenzione di situazioni critiche che si possono verificare sulla S.G.C. FI-PI-LI;
DATO ATTO che gli obblighi di cui alla presente ordinanza risultano resi pubblici mediante specifici segnali debitamente posizionati su ogni tratto di strada interessato, o comunque ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione alle condizioni della strada;
VISTO l'art.6 c.4 lett.e) del D. Lvo 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione ed applicazione approvato con D.P.R. 495/1992;
ORDINA Che sulla S.G.C. Firenze Pisa Livorno intero tratto di competenza: - Per tutto il periodo compreso tra le ore 0.00 del 15 Novembre di ogni anno e le ore 24.00 del 15 Aprile dell'anno successivo, in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, i veicoli di cui all'art.54 del D.Lgs.285/1992 (autoveicoli) circolino con mezzi antisdrucciolevoli o con gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso; - Per tutto il periodo compreso tra le ore 0.00 del 15 Novembre di ogni anno e le ore 24.00 del 15 Aprile dell'anno successivo, i veicoli di cui all'art.54 del D.Lgs.285/1992 (autoveicoli) abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso; - Che tutti i veicoli, in caso di evento nevoso, debbano obbligatoriamente circolare sulla corsia di marcia;
Tali limitazioni verranno segnalate dalla necessaria segnaletica di prescrizione secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada Dlgs. 30/04/1992 n° 285 e relativo Regolamento d’esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n° 495, installata e mantenuta a cura e spese dell’A.T.I. Global Service che effettua attualmente la manutenzione sulla S.G.C. FI-PI-LI;
L’ A.T.I. Global Service che gestisce e si occupa attualmente della sorveglianza stradale sulla S.G.C. Firenze Pisa-Livorno e gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
RICORSO: Chi ha validi motivi per contestare questo provvedimento può fare ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
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