IL Sindaco premesso che durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio e/o precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale, che in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve; - che in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo; VISTI: - gli att. 5 comma3, 6 comma 4, 7 comma 37 del D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992; - l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; - l’art. 122 del D.P.R. 495/92; ORDINA Tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Stigliano (MT), in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale nel periodo compreso tra il 15 novembre 2011 ed il 15 aprile 2012, devono essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei ad essere prontamente utilizzati ove necessario. Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza che annulla e sostituisce la precedente n. 03 del 17 gennaio 2005.
Il presente provvedimento è reso noto sia mediante specifica segnaletica di cui al citato art. 122 fig. II--87 del D.P.R. 495/92, corredata da apposito pannello integrativo, sia con idonea pubblicità mediante gli organi di informazione. Sono incaricati di verificare l’osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 285/92. L’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D. gs. 285/92.
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