Il comandante della polizia locale premesso: che durante i periodi di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare flusso del traffico lungo le strade comunali; Che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, e di sgombero neve; Che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questo Comune, l’obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo; Che tale obbligo risulta già reso pubblico mediante specifico segnale previsto dall’art. 122 fig. II 87 del Reg. di esecuzione del C.d.S. (DPR. 16.12.1992 n. 495), con relativo pannello aggiuntivo recante il periodo d’osservanza della prescritta Ordinanza, debitamente posizionato all’inizio del territorio del Comune in intestazione; Visto il provvedimento del Sindaco del Comune di Tolmezzo con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di titolare della posizione organizzativa dell'area Corpo Polizia Locale – Ufficio Comune Polizia Locale datato 10.06.2006, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000;
Visto il Codice della strada ed il relativo regolamento d’esecuzione;
Richiamato il combinato disposto degli: art. 5 comma 3; art. 6 comma 4 lettere a), b), e); art. 6 comma 5 lettera c) del D.L.vo 30.04.92 n. 285;
Visto il D.L.gs. l’art. n. 267 del 18.08.2000, il D.L.gs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
O R D I N A 1. Per tutto il periodo compreso tra il 15 novembre 2011 ed il 31 marzo 2012, l’obbligo di circolare su tutte le strade del Comune di Tolmezzo con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio o con catene da neve a bordo (comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso);
2. Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio straordinarie;
I N C A R I C A L’ufficio Comune per il Servizio Tecnico Manutentivo di provvedere alla collocazione ed alla verifica di efficienza della segnaletica verticale, prevista dal Codice della Strada, nonché di provvedere alla sua periodica manutenzione. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota al pubblico con idonea pubblicità mediante organi di informazione.
L’inosservanza della presente Ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del D.L.vo 30.04.92 n. 285. Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione. Si informa che il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il M.llo O. Danilo BRAGATO
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