Il Responsabile del Settore premesso che durante il periodo invernale sono frequenti precipitazioni di carattere nevoso, anche a bassa quota, con conseguente formazione di ghiaccio sulle strate, che determina pericoli per i veicoli e disagi per la circolazione stradale; che in tali evenienze occorre evitare blocchi per la circolazione stradale, e garantire il regolare e sicuro flusso veicolare e l’espletamento dei servizi di emergenza e pubblica utilità; RITENUTO opportuno, durante i mesi invernali, al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale, prescrivere l’obbligo di circolazione in alcune strade comunali con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve adeguate al tipo di veico in uso da applicare in caso di precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulle strade; VISTO l’art. 6 comma 4 let. . e) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285; VISTO l’art. 7 comma 1 let. . a) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285; VISTO l’art. 107 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267; VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 30 gennaio 2009
O R D I N A nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 marzo di ogni anno l’obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve da applicare in caso di precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio, nelle seguenti strade:
VIA MADONNA DEL PAPA VIA FONTEMORANA VIA PISTOIESE VIA MALINOCI VIA GRANAIO VIA ELSANA VIA ARRENDEVOLE VIA LA NAVE VIA LAZZERA VIA F.LLI BURICCHI
Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo indicato in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. La presente ordinanza è resa nota mediante installazione di specifica segnaletica prevista dal d.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada).
AVVERTE I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 6 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);
La Polizia Municipale e le altre forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.
DISPONE - La pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di Carmignano; - La trasmissione all’UTC- sez LL.PP del comune di Carmignano. - La trasmissione alla provincia di Prato.
AVVERTE Ai sensi dell'art.3 u.c. della legge 7 agosto 1990 n. 241 contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente ai sensi della legge 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Discussione 0
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!