L'Ing. Francesco MONGIARDINI Capo Settore Traffico e Impianti: considerato che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose possono creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico sulle autostrade A24 Roma - L’Aquila – Teramo ed A25 Torano - Pescara e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, l’espletamento del servizio di sgombero neve; visto l’art.1 comma 1, della L.120/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al codice della strada; vista la nota prot. CDG – 0144811-P del 18/10/2010 dell’ANAS; visti gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - del Nuovo Codice della Strada; ORDINA per il periodo dal 15 novembre 2010 al 15 aprile 2011, i veicoli transitanti lungo: - l’autostrada A24 dalla prog. km. 33+300 alla prog. km. 136+400; - l’autostrada A25 dalla prog. km. 73+776 alla prog. km. 150+050; devono essere dotati di speciali pneumatici da neve ovvero essere muniti di catene a bordo.
Fanno eccezione alla presente ordinanza i mezzi speciali adibiti al servizio di rimozione della neve e/o trattamento preventivo e di Soccorso Meccanico, appositamente incaricati dalla concessionaria autostradale ovvero dalle Amministrazioni territoriali locali, nonché i mezzi sociali della medesima Concessionaria.
Le sanzioni. Chi non rispetterà queste ordinanze sarà sanzionabile non solo con multe, ma anche con l’allontanamento o il fermo del mezzo. Le Forze dell’Ordine possono infatti ordinare al conducente di non proseguire la marcia perché il veicolo si trova in condizioni tali da costituire un pericolo per la circolazione. Questo ordine, quindi, può essere accompagnato da sanzioni pecuniarie ed eventuale sottrazione di punti sulla patente.
I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a Q” (corrispondente a 160 Km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo).
Ad esempio: la prescrizione 145 R 13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145 SR 13 74Q M+S, ovvero 145 R 13 74Q M+S, ovvero P145/80 R 13 75Q M+S, ecc.
Ne consegue: - l’utenza può quindi scegliere, in caso di impiego stagionale di pneumatici marcati M+S, nella gamma pneumatici invernali del costruttore l’equipaggiamento più rispondente alle proprie esigenze, indipendentemente dal simbolo della categoria o classe di velocità riportato sulla carta di circolazione della vettura. - diviene altresì necessario apporre all’interno della vettura, ben visibile dal conducente, un’indicazione che ricorda la velocità massima d’impiego alla quale possono essere utilizzati i pneumatici effettivamente equipaggianti la vettura.
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