L'Aquila, obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2011

L'Aquila, obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2011

Per tutto il periodo compreso tra il 15 novembre 2011 al 15 aprile 2012 i veicoli circolanti nei centri abitati del territorio comunale devono essere...

Per tutto il periodo compreso tra il 15 novembre 2011 al 15 aprile 2012 i veicoli circolanti nei centri abitati del territorio comunale devono essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. Si ordina inoltre, che in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso e per la loro intera durata fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art.6 comma 4° lettera a) del C.d.S. è fatto assoluto divieto di circolazione ad autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35q.li con la sola eccezione di mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza e con attivazione dei dispositivi di cui all’art.177 del C.d.S. (sirena e lampeggiante accesi) La violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 14, CdS. Gli organi di Polizia Stradale, con i i poteri conferiti dall’art.43 del C.d.S., possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.

L’Ufficio segnaletica è incaricato dell’installazione della segnaletica verticale di cui all’art. 122, comma 8, Reg. Esec. C.d.S. Lungo le viabilità di accesso ai centri abitati. Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 C.d.S.

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila.

Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 CdS.

La presente ordinanza sarà notificata a cura dell’Ufficio Messi della Civica Amministrazione: - Agli utenti della strada, mediante la segnaletica stradale nonché la pubblicazione al Civico Albo Pretorio ed al sito internet Istituzionale; - Al Corpo di Polizia Municipale di L’Aquila; - Alla Questura di L’Aquila, Via Strinella; - Alla Polizia Stradale di L’Aquila, Via G. Barattelli; 3 - Al Comando Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, Via Beato Cesidio; - Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila, Via Raffaele Paoluccci; - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila, Via Pescara;

L'Aquila, obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2011

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